Con il Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello scorso 20 dicembre, è stato approvato il nuovo modello di lista di controllo predisposta dal Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo su strada dei mezzi pesanti, da parte delle forze di Polizia.
L’aggiornamento arriva a distanza di sedici anni, tenuto conto che l’ultima versione era datata 2009, e appare quanto mai opportuno considerando che in tutto questo tempo sono importanti le novità normative che hanno interessato il mondo dell’autotrasporto (soprattutto dall’Europa – si pensi all’introduzione dei nuovi tachigrafi intelligenti) e che ad oggi rischiavano di non trovare adeguato riscontro in sede di controlli su strada, non venendo citate nella check list in uso agli operatori di Polizia Stradale.
Alcune delle principali novità inserite nella nuova check list sono state oggetto di approfondimento in una circolare dello scorso 21 gennaio (emessa dalla Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno,) che ha sottolineato i seguenti aspetti: in riferimento al campo “A” sono state introdotte le voci relative all’organo che effettua il controllo e alla circostanza in cui lo stesso viene eseguito (eventuale incidente stradale); in riferimento al campo “B”, nel riquadro “immatricolazione” sono state introdotte le voci relative all’eventuale regime di intestazione temporanea del veicolo e alla tipologia di trasporto di persone effettuato. Peraltro, la circolare specifica che l’operatore di Polizia dovrà precisare l’eventuale presenza di registrazione presso il Registro intestazioni temporanee (REN Noleggi); cosa che desta qualche perplessità, tenuto conto che i due registri di cui sopra assolvono a finalità differenti.
In riferimento al campo “C”, relativo all’apparecchio di controllo, sono state differenziate le voci relative al tipo di tachigrafo digitale installato sul veicolo (dal Gen-1. al Gen-2 V.1 e, infine, il nuovo Gen-2 V.2); in riferimento al campo “D”, è stata introdotta la voce relativa al distacco del conducente e alla sussistenza della relativa comunicazione all’IMI. Contestualmente sono stati aggiunti i campi nei quali indicare le generalità dell’eventuale secondo membro dell’equipaggio; è stato inserito un nuovo campo “E1”, relativo ai controlli effettuati sul trasporto di viaggiatori. In particolare, nel campo “INTERBUS” occorrerà precisare se il vettore sia in possesso di autorizzazione o foglio di viaggio.
E’ stato inserito un nuovo campo “E3”, inerente agli esiti dei controlli sull’equipaggiamento del veicolo. Nei relativi riquadri sarà sufficiente segnalare con una spunta la presenza dei relativi equipaggiamenti e indicare eventuali ulteriori dispositivi diversi; in riferimento al campo “E4”, relativo alle violazioni contestate su strada, sono state introdotte nuove voci relative alle violazioni e alle eventuali sanzioni accessorie contestate. Rispetto alla precedente lista di controllo, le violazioni sono indicate per macro-categorie e l’informazione sulla norma violata si ricava dal verbale i cui estremi devono essere riportati sulla corrispondente riga. Tra queste infrazioni, in aggiunta a quelle già previste nella precedente versione della check list (ad es. in materia di tachigrafo, limitazioni sulla sagoma e sulla massa dei veicoli, ecc..), ne sono state aggiunte di nuove relativamente ai trasporti eccezionali, al trasporto degli animali vivi e sulle abilitazioni alla guida (patente e CQC).
Nella circolare ministeriale, viceversa, non è stata approfondita la nuova categoria E2 della lista di controllo “Documentazione di trasporto esibita”, che invece contiene due importanti novità circa l’inclusione tra i controlli: del contratto di trasporto internazionale digitale (e-CMR). Si tratta di una previsione molto importante, che dovrebbe spazzare via ogni dubbio residuale circa l’accettazione, da parte delle forze di Polizia della CMR in formato elettronico senza la necessità di doverla accompagnare con la versione cartacea; delle istruzioni scritte previste dall’art. 7 del Decreto Legislativo 286/2005 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore). Si tratta, ricordiamo, del documento che in mancanza di un contratto scritto di autotrasporto merci, il committente fornisce al vettore e che, qualora venga accertata su strada la violazione degli art. 142 (eccesso di velocità) e 174 (mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo) del CdS, le forze di Polizia sono tenute a verificarne il contenuto per appurarne la compatibilità, o meno, con il rispetto delle disposizioni del CdS. In caso di incompatibilità, infatti, scatta la corresponsabilità tra il vettore e il committente (in aggiunta a quella dell’autista), per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme del CdS violate.






