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Buono patente autotrasporto: il testo del decreto con le modalità di erogazione

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Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre è stato pubblicato il Decreto Mims-MEF del 30 giugno 2022 che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del Buono patente autotrasporto, che rientra nell’ambito del Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto.

Il Fondo ha una dotazione di 3,7 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Una parte delle risorse stanziate sul Fondo per il 2022, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione di una piattaforma informatica che sarà utilizzata per l’erogazione del contributo.

Beneficiari del Programma sono i cittadini italiani ed europei che – nel periodo tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026 – abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, e che intendano conseguire le patenti di guida per il trasporto di merci C, C1E, CE e la Carta di Qualificazione del Conducente. A ciascun beneficiario è riconosciuto un buono pari all’80% della spesa per la formazione necessaria al conseguimento dei titoli abilitativi (patente e CQC) comunque di importo non superiore a 2.500 euro.

Il buono, che può essere richiesto per una sola volta, è emesso secondo l’ordine cronologico di inoltro delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell’ISEE. Per accedere al buono, è necessario registrarsi sulla piattaforma e compilare il modello disponibile con le necessarie dichiarazioni sostitutive.

Il Mims attribuisce tramite web il buono che è disponibile nell’area riservata del beneficiario e che può essere utilizzato soltanto presso le autoscuole nonché i soggetti in possesso di nulla osta per l’effettuazione dei corsi CQC rilasciato dalla DG Motorizzazione e dalle Direzioni Generali Territoriali accreditati sulla piattaforma informatica, i quali applicano uno sconto sulle spese della formazione pari al valore del buono stesso.

Le autoscuole accreditate sono inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari, attraverso la piattaforma informatica “Buono patenti” e sono pertanto obbligate ad accettare i buoni secondo le modalità stabilite nel decreto.

Il buono deve essere attivato entro 60 giorni dall’emissione – da parte delle autoscuole – dopodiché è automaticamente annullato ed in questo caso il beneficiario deve fare nuovamente domanda secondo le procedure.

Il beneficiario del buono deve conseguire la patente e, eventualmente, anche la CQC, per le quali è stato utilizzato il buono, entro 18 mesi dalla relativa attivazione.

Le autoscuole provvedono al caricamento, sull’applicazione web delle informazioni relative ai titoli e alle abilitazioni eventualmente conseguite da ciascun beneficiario e provvedono all’emissione di fattura elettronica di importo pari a quello del buono attivato. Entro 30 giorni dall’accettazione della fattura, alle autoscuole viene liquidato l’importo del buono attivato.