E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022 contenente la programmazione “transitoria” dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022.
Il decreto programma i flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato fissandoli in massimo 82.705 ingressi per il 2022, rispetto ai 69.700 del 2021.
Si tiene conto inoltre dell’art. 22, comma 2, del testo unico dell’immigrazione, che prevede per il datore di lavoro che voglia assumere uno straniero residente all’estero di verificare preventivamente presso il centro per l’impiego competente, l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale con il profilo adatto a ricoprire il posto di lavoro.
Per quanto riguarda in modo particolare l’autotrasporto è specificato quanto segue:
“Nell’ambito della quota indicata all’art. 2, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale, 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
a) n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
b) n. 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria”.