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Interesse di mora da applicare ai pagamenti tardivi delle fatture di trasporto

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2023 ha stabilito che è del 2,50% il saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento per il primo semestre 2023.

Ne consegue che anche per i ritardati pagamenti delle fatture di trasporti, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre il sessantesimo giorno dall’emissione (comma 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008) l’interesse moratorio da applicare è del 10,50% (cioè quello fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze maggiorato di otto punti).

Gli interessi legali di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore e salvo che il debitore sia in grado di dimostrare che l’inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili.